L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.
Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.
Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.
L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 permille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 permille o ridurre fino all'azzeramento
L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 permille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille (comma 755).
Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).
Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:
Fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 permille, aliquota massima 1 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento
Beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 permille, aliquota massima 2,5 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento. Esenti dal 2022
Terreni agricoli (comma 752): aliquota base 7,6 permille, aliquota massima 10,6 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746).
Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 permille (7,6 permille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 permille, aliquota minima 7,6 permille.
Esenzioni IMU 2025:
immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, Legge 448/2001);
terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993);
terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...);
immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
gli immobili di proprietà della Santa Sede;
immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;
Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link
Apri Link Esterno/